La Commissione Europea ha approvato il 30 aprile scorso, la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19.
In tale proposta, considerato che:
- Gli effetti diretti e indiretti della pandemia di Covid-19 continuano ad intensificarsi in tutti gli Stati membri. Ci troviamo oggi in una situazione senza precedenti, che richiede misure eccezionali adeguate da applicarsi in queste circostanze.
- Nel settore agricolo e alimentare sono state segnalate numerose difficoltà dovute alle ampie restrizioni agli spostamenti messe in atto negli Stati membri, nonché alle chiusure obbligatorie di negozi, mercati all’aperto, ristoranti e altri esercizi di ristorazione. Le perturbazioni economiche del settore agricolo e nelle comunità rurali hanno determinato problemi di liquidità e flussi di cassa per gli agricoltori e le piccole imprese rurali di trasformazione dei prodotti agricoli.
- Ne consegue che un certo numero di piccole imprese e di agricoltori ha un bisogno urgente di un sostegno di emergenza per mantenere le rispettive attività.
- Considerando le contestuali difficoltà incontrate dalle amministrazioni, che non possono inviare consulenti sul posto per fornire un sostegno ai possibili beneficiari o ispettori per effettuare controlli in loco o ex ante, è indispensabile garantire soluzioni pratiche che possano essere attuate dagli Stati membri, garantiscano un sostegno sul campo in diverse situazioni e siano facilmente accessibili ai beneficiari.
- Il sostegno dovrà essere erogato in forma di aiuti temporanei per scopi oculatamente mirati in circostanze senza precedenti. Per conseguire tali obiettivi il sostegno sarà assicurato mediante erogazione di una somma forfettaria una tantum per gli agricoltori e le PMI attive nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo di prodotti agricoli. I pagamenti saranno erogati dalla Commissione conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili.
- Al fine di garantire l’uso più efficiente possibile delle risorse disponibili nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale esistenti, gli Stati membri saranno tenuti a giustificare l’erogazione del sostegno ai soggetti maggiormente colpiti sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Gli Stati membri dovranno inserire, mediante modifica, la misura nei rispettivi PSR, anche se la spesa sarà ammissibile a decorrere dall’inizio dell’evento catastrofico (pandemia di Covid-19).
propone di modificare il regolamento (UE) n. 1305/2013 come di seguito riportato:
(1) È inserito il seguente articolo 39 ter:
“Articolo 39 ter Aiuto eccezionale e temporaneo a favore di agricoltori e PMI attivi nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli, che sono particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19
- Il sostegno erogato nell’ambito della presente misura garantisce un’assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi della pandemia di Covid-19 con l’obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.
- Il sostegno è concesso agli agricoltori e alle PMI attivi nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE o del cotone, con l’esclusione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell’allegato I.
- Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi, definendo le condizioni di ammissibilità ed eventualmente i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori sulla base delle prove disponibili.
- Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31/12/2020; il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.
- L’importo massimo del sostegno non è superiore a 5 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI.
- Nell’erogare il sostegno di cui al presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all’impatto della pandemia di Covid-19.”