Si rammenta che con LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 4 “Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e modifica alla legge regionale 24 luglio 2012, n. 19 (Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico)” è stata modificata la LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”.
La nuova legge contiene numerose modifiche alla norma regionale previgente in materia di agriturismo, integra la disciplina dell’impresa agrituristica con una specifica regolamentazione delle attività di agricampeggio, nell’ottica della diversificazione e multidisciplinarità dell’attività agrituristica, contemplando anche la fattispecie di allestimento, da parte dell’imprenditore, di piazzole destinate alla sosta degli equipaggi ed introduce il concetto di multifunzionalità, dando all’imprenditore agricolo la possibilità di diversificare la sua attività, con benefici sia sul piano del rischio d’impresa, che così viene diminuito, sia sul piano della collettività, incentivando la nascita di fattorie didattiche, agri-asili, l’impiego di energie alternative e la diffusione dell’agricoltura sociale.
Importante è l’aumento dei posti letto nelle strutture, portati da 40 a 50, pari al numero dei posti negli autobus turistici. In questo modo, le strutture potranno accogliere tutti coloro che sono alla ricerca del turismo esperienziale rispetto a quello offerto dai centri urbani, ed il consenso a promuovere i prodotti locali, chiedendo ai gestori delle strutture di preferire i marchi di qualità (Doc, Dop, Igp, Igt, Dioc) nella somministrazione.
La norma, introduce anche una semplificazione delle procedure, ottimizzando il rilascio delle autorizzazioni ed introduce una nuova categoria di attività connesse: le cosiddette attività multifunzionali dell’impresa agricola: commercializzazione, valorizzazione, fornitura di beni o servizi, ovvero ricezione ed ospitalità, normalmente inquadrate tra le attività industriali – commerciali, allo stato rientrano tra le attività agricole, in quanto il loro esercizio è compreso tra le attività espletate dall’imprenditore agricolo.
Le regolamentazioni introdotte coinvolgono anche gli aspetti produttivi, quelli igienico-sanitari, quelli urbanistici ed edilizi, il turismo e il commercio, la promozione.
In merito all’utilizzo di strutture mobili, elimina il limite minimo di quattro ettari per le aziende che intendano esercitare l’agricampeggio, ed elimina anche la durata massima di permanenza di 180 giorni delle unità abitative mobili per la sosta e il soggiorno degli ospiti privi di propri mezzi di pernottamento.
La nuova norma stigmatizza poi la funzione culturale e sociale dell’agriturismo evidenziato da un rafforzamento del legame con le tradizioni locali, storiche ed enogastronomiche e con la promozione di nuove condizioni di socialità e di solidarietà a livello di comunità territoriali già intraprese dalla Regione (masserie didattiche e sociali).
LEGGE REGIONALE 19 febbraio 2024, n. 4 ““Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42”
LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”