Si informa che è stata pubblicata la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 54 del 04.02.2021 relativa alle disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia.
La stessa riporta modalità cogenti di predisposizione e rendicontazione delle fatture elettroniche, descritte analiticamente nell’allegato in calce ed in sunto di seguito :
3. RENDICONTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE
3.1 Predisposizione fattura a partire dal 01 gennaio 2021
Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021 devono obbligatoriamente contenere il CUP e altra scrittura equipollente, quale ad esempio ““PSR Puglia 2014-2020 Misura ….. sottomisura ……. Operazione …. bando di cui alla Delibera …n. domanda….”, pena l’applicazione delle sanzioni previste al successivo paragrafo 3.4, salvo i casi di deroga per le quali è obbligatoria specifica regolarizzazione della fattura elettronica come in seguito esplicitato. Se trattasi di beneficiario soggetto pubblico, o comunque di soggetti per i quali è obbligatorio l’utilizzo del CIG, la fattura del fornitore deve contenere obbligatoriamente anche l’indicazione del CIG, salvo i casi di deroga per le quali è ammessa regolarizzazione come esplicitato in seguito. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 436 del 28/10/2019, sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall’art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, l’obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall’art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui “al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell’indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011 n. 4, e i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136”. Il successivo comma 3 del citato articolo 25 dispone, inoltre, che “le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, ai sensi del comma 2”.
3.2 Regolarizzazione delle fatture elettroniche prive di CUP, di scrittura equipollente, di CIG
Le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2020 nonché quelle emesse dopo tale data oggetto delle deroghe previste nelle sottostanti Tabelle, qualora prive di CUP o di altra scrittura equipollente o di CIG (ove ricorre) devono essere obbligatoriamente regolarizzate, pena la non ammissibilità delle spese da esse documentate. La regolarizzazione delle fatture elettroniche deve essere effettuata, sulla base di quanto già previsto nelle Risposte n. 438 e n. 439 del 05 ottobre 2020 dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli prodotti in tema di riconoscimento del credito d’imposta su investimenti in beni strumentali nuovi, attraverso la realizzazione di un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare n. 14/E del 2019. Come già precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2018, “Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del D.P.R. n. 633 del 1972,vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI – di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile – che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa”.
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE 31/03/2021
In virtù di tali disposizioni l’integrazione è possibile per solo le fatture elettroniche emesse entro la data del 11/02/2021, utilizzando il codice fatturazione previsto per il reverse charge interno. Le fatture prive di CUP e delle diciture previste da bando, successive a tale data, non potranno essere sanate e saranno considerate inammissibili. A partire dalla data di pubblicazione della suddetta Determina AdG 171/2021, inoltre, non sarà possibile integrare le fatture utilizzando i codici fatturazione TD01 e TD20.
Si ricorda, infine, che per tutti gli investimenti già rendicontati (DDP di SAL o SALDO) entro la data di pubblicazione sul BURP (11/02/2021) della DAG n. 54/2021, in riferimento alle fatture presentate (qualora prive di dicitura e/o CUP), deve essere comunque prodotta la DSAN allegata alla stessa DAG, al fine di acquisire le dichiarazioni previste nella stessa, anche se l’Organismo Pagatore ha già provveduto alla liquidazione della relativa domanda di pagamento.