Pubblicata nel BURP n. 87 del 15/06/2020 la delibera della Giunta Regionale n. 767 del 26 maggio 2020 con la quale ha stabilito che l’obbligo di indicare e di pubblicare il Codice Identificativo di Struttura (CIS) per le strutture ricettive non alberghiere, per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, decorre dall’1 luglio 2020 anziché dal 1 gennaio 2021. Quest’ultimo termine era stato fissato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 10 marzo 2020. Per le modalità operative per l’acquisizione del Codice Identificativo di Struttura (CIS), la Giunta rinvia alle disposizioni già adottate con Deliberazione n. 22/2020.
Per tutte le strutture extralberghiere già esistenti e registrate al DMS alla data di pubblicazione della DGR N° 22/2020, il sistema provvede automaticamente ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS). Il CIS è riportato sulla Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità. Per le strutture extralberghiere avviate e registrate nel DMS dopo la pubblicazione della DGR N° 22/2020, il sistema provvede ad attribuire il Codice Identificativo di Struttura (CIS) al momento della convalida della Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS).
Con riferimento alle locazioni ad uso turistico, per avviare la procedura finalizzata all’iscrizione nel Registro e all’ottenimento del CIS, l’utente deve accedere innanzitutto al DMS, all’indirizzo www.dms.puglia.it, attraverso il sistema SPID – livello 2 (persona/cittadino), cliccare sulla voce “Accedi o registrati con SPID”, selezionare il proprio fornitore SPID tra quelli elencati e seguire la procedura di accesso. Conclusa la fase di accesso SPID, l’utente accede alla propria Area Riservata, dove cliccherà su “Aggiungi locazione turistica” e compilare i seguenti campi:
- Dati anagrafici del gestore dell’offerta locativa;
- Dati relativi all’unità immobiliare da dare in locazione (compresi dati catastali e titolo di disponibilità dell’immobile, numero delle camere e dei posti letto destinati alla locazione).
Dopo aver cliccato su “Invia Registrazione”, la locazione turistica risulterà registrata nel DMS. Al termine, il sistema attribuirà il CIS e consentirà il download del documento PDF “Comunicazione Locazione Turistica”, contenente tutti i dati inseriti, compreso il CIS assegnato e l’attività sarà inserita nel Registro Regionale delle strutture ricettive non alberghiere.
Anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di che trattasi, sono tenuti a pubblicare il CIS sugli strumenti utilizzati.
Quando l’immobile è locato attraverso un’agenzia immobiliare, i soggetti obbligati a richiedere il CIS e a comunicare i flussi tramite SPOT sono:
Tipo di contratto con l’agenzia immobiliare | Chi deve chiedere CIS | Chi è obbligato a trasmettere flussi con SPOT |
Mandato con rappresentanza (con o senza esclusiva) | Mandante (es. proprietario) | Mandante |
Mandato senza rappresentanza senza esclusiva | Mandante (es. proprietario) | Mandante |
Mandato senza rappresentanza con esclusiva | Mandatario (agenzia immobiliare) | Mandatario |
Dove:
- Mandante = chi dispone dell’immobile a titolo di proprietà, usufrutto ecc Mandatario = l’agenzia immobiliare cui è affidato l’incarico di locare l’immobile
- Mandato con rappresentanza = l’agenzia immobiliare (mandatario) agisce in nome e per conto del mandante
- Mandato senza rappresentanza = l’agenzia immobiliare agisce in nome proprio ma per conto del mandante
- Mandato con esclusiva = l’incarico di locare l’immobile è affidato solo ad un’agenzia immobiliare
- Mandato senza esclusiva = l’incarico di locare l’immobile è affidato contemporaneamente a più agenzie immobiliari
Le strutture ricettive non alberghiere che non ottempereranno correttamente all’obbligo di riportare il CIS o che lo riporteranno in maniera errata o ingannevole, saranno soggetti alla sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività che non ottempereranno correttamente all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riporteranno in maniera errata o ingannevole, saranno soggetti alla sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
Le funzioni di vigilanza, controllo, di contestazione e di irrogazione della sanzione saranno esercitate dai Comuni territorialmente competenti.
Coloro che locano alloggi per finalità turistiche, sono tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi di legge:
- Indicare il CIS dell’unità immobiliare locata nella promo commercializzazione della medesima unità;
- Trasmettere alla Polizia di Stato i dati sugli alloggiati utilizzando il “servizio alloggiati” sul portale “https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati”;
- Trasmettere alla Regione, tramite il sistema applicativo SPOT, non appena il sistema sarà implementato con la modalità riservata alle locazioni turistiche , i dati sulla movimentazione turistica (arrivi, partenze, assenza di movimento ed esercizio chiuso). Per informazioni: “https://www.agenziapugliapromozione.it/portal/spot”;
- Richiedere al Servizio Tributi del Comune di Vieste, l’inserimento dell’anagrafica ai fini dell’applicazione dell’Imposta di Soggiorno, utilizzando il seguente link: http://www.comune.vieste.fg.it/vieste/images/Modulo%20di%20richiesta%20inserimento%20anagrafica%20 IDS_1_.pdf. Dopodiché si deve riscuotere dagli alloggiati e riversare al Comune l’imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate dal relativo regolamento comunale.
Si coglie l’occasione, infine, per evidenziare che le strutture ricettive che non intendano esercitare l’attività per la stagione in corso, dovranno presentare, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, la Scia di sospensione temporanea dell’attività, attraverso il percorso “Avvio, gestione, cessazione attività/ Sospendere temporaneamente l’attività”.